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Bivacco? Campeggio libero?

Ciao bella gente!


Sento in continuazione persone che hanno dubbi sul piantare una tenda e che non sanno distinguere un bivacco da un campeggio: ho pensato dunque di fare un minimo di chiarezza su quest’argomento. Seguitemi!

Sottolineo che parlerò esclusivamente del territorio italiano, in quanto la nostra patria. Ma se voleste consigli più generali, non esitate a scrivere nei commenti o a contattarmi: informarmi rimane il più grande dei piaceri.

Adesso facciamo un po’ di chiarezza, o almeno, tentiamoci. Va tenuto in considerazione che la legge italiana non è univoca sull’argomento – passa dalle Regioni, ai Comuni e ai Parchi.



Distinguiamo bivacco e campeggio

Bivàcco /bi’vaˑkko/ s. m. [dal fr. bivac, bivouac, che è prob. dal ted. svizz. biwacht «guardia notturna di riserva»] (pl. -chi).

1. Sosta all’aperto, di breve durata e per lo più notturna, di truppe in movimento, o di gruppi di persone in viaggio, durante una lunga marcia, e sim.

2. In alpinismo, sosta notturna nel corso di ascensioni che si prolungano per più di una giornata, possibilmente al riparo dalla caduta di pietre, dall’acqua e dal vento; può effettuarsi in una tenda portatile o in una grotta naturale o anche sul fondo di un piccolo crepaccio; si può essere costretti anche a un bivacco in parete su una cengia rocciosa.


Campéggio /kaɱ’peˑdʒo/ s. m. [der. di campeggiare, come calco dell’ingl. camping].

1. Sosta temporanea, per diporto, sotto tenda o in altro alloggio mobile o permanente, in zona turisticamente interessante, spesso attrezzata a tale scopo.

La legge italiana

Ovviamente la legge italiana non è univoca, ma il campeggio e il bivacco sono regolamentati in modo diverso da regione a regione. Proverò a fare un breve riassunto regione per regione, lascio anche dei link per maggiori informazioni.


Lista dei siti da consultare

Valle d’Aosta: Legge Regionale n. 11 del 30/05/1994 – Norme per la disciplina del campeggio e dell’accampamento. (https://www.regione.vda.it/consiglio/leggi/regionali/1994/94_11_i.asp)

Piemonte: Legge Regionale n. 32 del 19/09/1978 – Norme per la disciplina delle aree attrezzate per il campeggio. (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/cartografia-sig/territorio/pianificazione/legislazione-0)

Lombardia: Legge Regionale n. 10 del 12/06/2007 – Norme per l’attività di campeggio e di accampamento nel territorio regionale. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-06-12;10)

Trentino-Alto Adige:

Per la Provincia Autonoma di Trento, si può fare riferimento al Regolamento Provinciale n. 1 del 19/02/2008 – Regolamento provinciale per l’attività di campeggio. (https://www.regione.taa.it/binary/pat_internet/Regolamenti/Reg_campeggio.1201697846.pdf)

Per la Provincia Autonoma di Bolzano, si può fare riferimento al Regolamento Provinciale n. 2 del 18/02/2008 – Regolamento provinciale per l’attività di campeggio e accampamento. (https://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/dpr_2008_2/de_dpr_2008_2.aspx)

 

Una sintesi per ogni Regione:

In VdA il campeggio libero è consentito sopra i 2.500m di altitudine dal tramonto all’alba. Mantenendo almeno 500 metri dalle strade carrozzabili e 200m da corsi d’acqua e rifugi alpini; il bivacco è tollerato per necessità ed emergenze. (L.R: 06/2002, art.19) Il bivacco è vietato in tutto il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.


Piemonte: divieto di campeggio libero oltre le 48 ore, dove non vi sono zone attrezzate e campeggi dove pernottare, il bivacco è accettato nelle zone montane e comunque lontano dai centri abitati. È necessario inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune dove si pernotterà, almeno 24 ore prima della sosta. Questa dichiarazione deve includere l’arco di tempo, i partecipanti, la zona in modo più specifico possibile e il tipo di allestimento (es. tende).


Lombardia: le normative riguardanti il campeggio libero sono lasciate alla discrezione dei singoli comuni. C’è da tenere considerazione però che il campeggio libero è consentito nelle aree montane sopra i 1.000 metri di altitudine, a condizione di rispettare alcune restrizioni e di mantenere una distanza di almeno 50 metri dai corsi d’acqua. Anche qui, il bivacco è generalmente tollerato in situazioni di necessità o emergenza.


Trentino-Alto Adige: Il campeggio libero è generalmente vietato (soprattutto vicino a strutture ricettive), ma è consentito per una sola notte nelle aree montane non protette, per un tempo massino di 24 ore, distanziandosi almeno di 500 metri da rifugi e corsi d’acqua; tollerato è anche lontano dai centri abitati. L’importante è che non vi siano divieti specifici delle autorità locali. Un’altra eccezione al divieto sono gli insediamenti per l’ospitalità occasionale e gratuita (concessi dal proprietario terreno nei terreni limitrofi alla sua abitazione.


In Abruzzo è possibile campeggiare solo dove sono state attrezzate aree di sosta. Qui non possono esserci più di 25 unità e non è permessa una sosta di oltre 5 giorni. Queste aree devono soddisfare dei requisiti minimi per l’igiene, la sicurezza e la protezione dell’ambiente. Per incrementare il turismo è permesso il campeggio ai veicoli con “servizi igienici indipendenti”, in questo caso i comuni possono imporre la tassa di soggiorno o il pagamento della sosta.


La Basilicata permette il campeggio libero temporaneo su richiesta al Comune, nella quale si specifica: il luogo, la tipologia di allestimento, il numero di partecipanti, il periodo e la cartografia della zona del pernotto.


La Campania disciplina prevalentemente il campeggio mobile. Non esiste, invece, una normativa generale per il campeggio libero: è quindi a discrezione delle autorità locali. Resta valido il consiglio di chiedere l’autorizzazione del Comune, in modo da avere anche specifiche sulle norme locali.


In Calabria la Legge Regionale 28/1986 (art.15) disciplina il campeggio mobile, soprattutto se organizzato da associazioni senza scopo di lucro. Non esiste una normativa vigente per il campeggio libero e isolato: in questo caso è meglio contattare le autorità locali per chiedere il permesso e lasciare i soliti dati sul dove e come si intende campeggiare.


Nel 2014, con la legge n.16 all’art. 41, viene regolamentato il campeggio libero in Emilia-Romagna. Questa pratica è vietata al di fuori di aree appositamente attrezzate. Per contro, le associazioni senza fine di lucro e quelle culturali possono avere un’autorizzazione del Comune per campeggiare fino a 15 giorni (a patto di rispettare tutte le norme e le restrizioni comunali). Anche in questo caso è meglio contattare le autorità locali prima di pianificare un campeggio libero.


In Friuli-Venezia Giulia è assolutamente vietato il campeggio libero fuori dalle aree apposite. L’unico modo di campeggiare è tramite l’utilizzo di aree attrezzate.


In Lazio i sindaci possono autorizzare ai singoli utenti un campeggio libero e isolato a patto che si trovi in determinate zone, sia per periodi limitati e vi siano dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Comunque mai oltre ai 15 giorni.


La Regione Liguria dal 2008 disciplina i bivacchi nelle Alpi Liguri: sono accettati solo in luoghi designati e rispettando le disposizioni locali.


Spostiamoci nelle Marche! Qui il campeggio libero è consentito (sempre con restrizioni). La permanenza massima è di 48 ore e non ci devono essere campeggi attrezzati nelle zone limitrofe. Come abbiamo visto per altre regioni, è richiesto inviare una comunicazione al Sindaco del Comune interessato con tutti i dettagli almeno 24 ore prima della sosta.  


In Puglia la legge prende in considerazione le aree protette, dove è possibile campeggiare solo per motivi di studio o utilizzando i campeggi attrezzati dai comuni. In tutti gli altri casi è meglio chiedere – come sempre – alle autorità locali.


La bella Sardegna ha come riferimento normativo le ordinanze balneari. Queste vietano i campeggi con tutti i mezzi (dalle roulotte alle attrezzature “improvvisate”) sulle spiagge nelle aree non designate.


In Sicilia è necessario chiedere direttamente alle autorità locali in quando le disposizioni in materia normativa non sono affatto chiare.


Anche in Toscana è necessario richiedere informazioni alle autorità locali, in quanto non vi è alcun tipo di normativa.


La verde Umbria lascia la parola agli Enti Parco per il campeggio libero nelle aree protette. Bisogna chiedere un’autorizzazione proprio all’Ente Parco di riferimento.


In Veneto è assolutamente vietato campeggiare al di fuori delle aree appositamente attrezzate.

E in aree private o protette?

Nel caso di terreni privati bisogna controllare in primis se vi sono divieti espliciti, in caso contrario è bene contattare comunque il proprietario per chiedere un’autorizzazione.

In aree protette, come ormai ho ripetuto all’esaurimento, serve prendere in considerazione il regolamento del Parco o della Riserva.

 

Questo è ciò che sono riuscita a ricavare da mesi di ricerche. Se doveste trovare degli equivoci siate liberi di contattarmi!

E sì, il Molise non esiste in questa ricerca: se avete qualche consiglio su dove trovarlo affrettatevi a scrivermi!


P.S. a breve pubblicherò anche un articolo con dei consigli per bivaccare. #StayTuned



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